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Chiunque abbia un cane lo sa: non è solo un animale da compagnia, è parte della famiglia. Gioca con i bambini, fa compagnia agli anziani, ci regala affetto incondizionato. Tuttavia, avere un cane comporta anche responsabilità precise e non trascurabili, che il proprietario ha il dovere di conoscere.

Il padrone risponde sempre (o quasi)

L’art. 2052 del Codice Civile stabilisce una responsabilità oggettiva in capo al proprietario dell’animale: egli è tenuto al risarcimento dei danni anche se l’evento dannoso si è verificato in modo imprevedibile o se l’animale è sfuggito temporaneamente al controllo.

La giurisprudenza ha ribadito più volte che la sola presenza del cane in un contesto pubblico comporta l’obbligo di vigilanza continua, con particolare attenzione all’utilizzo del guinzaglio e, ove necessario, della museruola, strumenti considerati fondamentali per la corretta custodia dell’animale.

Cosa succede in caso di danni?

Gli esempi sono numerosi:

  • un cane che corre libero in un parco e fa cadere un ciclista;
  • un animale che, spaventato, attraversa la strada e provoca un incidente;
  • un morso, anche lieve, dato “per gioco” ma che genera lesioni.

In tutti questi casi, il proprietario può essere chiamato a risarcire i danni materiali e morali provocati, con potenziali conseguenze sia civili che penali.

Il valore di una copertura assicurativa

In uno scenario in cui la responsabilità è oggettiva, una polizza assicurativa per la responsabilità civile del cane rappresenta una tutela fondamentale. Esistono diverse soluzioni assicurative che, con costi contenuti, offrono copertura per i danni causati a terzi da animali domestici.

Una polizza può:

  • coprire le spese per danni a persone o cose;
  • assistere il proprietario in caso di controversie legali;
  • evitare che un evento imprevisto si trasformi in un onere economico rilevante.

Il nostro consiglio legale

Nel nostro studio ci capita spesso di assistere clienti coinvolti in controversie legate ad animali domestici. Per questo, consigliamo non solo il rispetto rigoroso delle normative, ma anche la valutazione di una copertura assicurativa, in grado di offrire una rete di protezione in caso di imprevisti.

Ormai sempre più numerose sono le famiglie che portano i propri bimbi a giocare al parco giochi. Tale luogo, infatti, soprattutto per chi vive in appartamento, è diventato punto di incontro genitori-figli, che passano interi pomeriggi insieme. Ma se al parco giochi accadesse un incidente e rimanesse infortunato un bambino o il genitore, chi deve risarcire i danni subiti?

La tematica in questione è stata affrontata più volte dalla Cassazione, la quale chiarisce che è il comune a dover risarcire i danni e che, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente che provi le buone condizioni di manutenzione delle strutture e l’uso improprio di esse, ma è necessario altresì che dimostri che l’utilizzazione in concreto è assolutamente inusuale sia da parte dei minori e delle persone adulte e quindi imprevedibile.

Utile per comprendere meglio quando il Comune può essere considerato responsabile, è la sentenza n. 18167/2014, con cui la Corte di Cassazione ha affrontato e chiarito la sussistenza o meno della responsabilità civile ex art. 2051 c.c. in capo all’Ente Comunale, in conseguenza di danni riportati dai bambini all’interno di un parco giochi. Gli Ermellini, affrontando il caso di un bimbo che riportava gravi danni fisici a causa della caduta da un cavallo a dondolo situato all’interno dei giardini comunali, ha posto l’attenzione su due aspetti di particolare importanza: la possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere, con l’ordinaria diligenza, una situazione di possibile pericolo nell’utilizzo del bene, che richiede nell’utente un maggior grado di attenzione, e il sempre necessario dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Tali elementi, unitamente al fatto che il bene risulti in perfette condizioni di manutenzione ed adeguato agli standard dei manufatti del genere a cui appartiene, ovvero che lo stesso non presenti al momento del sinistro difetti in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto, valgono ad escludere la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Dopo aver specificato a quali condizioni il Comune possa rimanere salvo da responsabilità, si riportano alcuni esempi pratici affrontati dalla Suprema Corte, ove invece l’Ente è stato ritenuto responsabile e conseguentemente tenuto al risarcimento.

1° caso: una madre chiedeva di essere risarcita dal Comune poiché, mentre aiutava il figlio a scendere dallo scivolo nella villa comunale, a causa della mancanza di una vite di fissaggio, rimaneva impigliata con il quarto dito della mano sinistra nella lamiera e, a causa delle gravi lesioni riportate, perdeva il dito. Il Tribunale di primo grado aveva accordato alla signora un risarcimento di quasi 14mila euro, ma tale somma le era stata negata dalla Corte d’Appello competente che aveva escluso la responsabilità del Comune, ritenendo che l’incidente fosse «fortuito». Contro questa decisione, però, la signora ricorreva con successo in Cassazione.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della signora, rinviava il caso alla Corte d’Appello, sollecitando i giudici a ricordare che in base all’art. 2051 c.c. «il custode per escludere la responsabilità da cosa in custodia ha l’onere di provare che l’evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa, che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima». Detto questo i giudici hanno ricordato che il comune, in caso di incidenti nel parco pubblico, non dovrà soltanto dimostrare l’utilizzo «improprio» del gioco, ma, per andare esente da responsabilità, dovrà anche «dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente imprevedibile». (Si veda Cass. civ. Sez. III, sent. 22-09-2009, n. 20415)

2° caso: i genitori di un bambino che era caduto dallo scivolo di un parco comunale e aveva riportato la frattura dell’omero, si erano visti negare il risarcimento, ma la Corte, con l’ordinanza n. 7578/2020, ha accolto il loro ricorso, ribaltando le decisioni di Tribunale e Corte d’Appello, e chiarendo che non è necessario dimostrare l’insidiosità dello scivolo; il Comune, per rimanere esente da responsabilità, avrebbe dovuto provare che la caduta, e il conseguente danno che ne è derivato, sarebbero stati evitabili dal bambino che avesse usato l’ordinaria diligenza.


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