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Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 17 settembre 2025, n. 25480 (ud. 6 giugno 2025), la Suprema Corte torna ad occuparsi della responsabilità sanitaria nei casi in cui l’errore diagnostico o terapeutico non determini l’insorgenza di una patologia nuova, bensì incida decorso di quella già in atto, accelerandone l’esito infausto.

1. La questione giuridica

Il ricorso riguardava la domanda risarcitoria proposta dai congiunti di un paziente affetto da tumore maligno, deceduto a seguito di un ritardo diagnostico imputato alla struttura sanitaria. I ricorrenti deducevano che la condotta colposa avesse causato l’anticipazione dell’evento morte, con conseguente perdita del rapporto parentale.

Il nodo problematico consisteva nel distinguere se il danno azionato dovesse qualificarsi come perdita di chance di sopravvivenza ovvero come perdita anticipata della vita, con effetti decisivi sul piano del quantum risarcitorio.

2. La distinzione tracciata dalla Corte

La Corte ribadisce principi già affermati (Cass. 5641/2018; Cass. 28993/2019):

  • quando l’evento di danno è costituito dalla morte anticipata del paziente, non è corretto parlare di chance, ma di lesione piena e attuale;

  • la “perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo” è un’espressione fuorviante, poiché occulta l’effettiva realtà giuridica: l’impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli;

  • la chance ha rilievo soltanto in presenza di un’incertezza insuperabile, priva di un nesso causale scientificamente predicabile tra condotta ed evento.

In tal senso, non è la maggiore o minore probabilità di sopravvivenza a qualificare il danno come chance, ma la possibilità (o meno) di ricostruire, su basi scientifiche o logiche, la connessione causale tra errore sanitario ed evento letale

3. Implicazioni sistematiche

L’ordinanza consente di precisare ulteriormente i confini tra chance e danno da perdita della vita:

  • sul piano probatorio, incombe sui ricorrenti l’onere di dimostrare che la condotta colposa abbia inciso causalmente sull’anticipazione del decesso;

  • sul piano risarcitorio, la liquidazione dovrà avere ad oggetto un danno pieno (perdita anticipata della vita e del rapporto parentale), non ridotto ad una mera aspettativa aleatoria.

4. Considerazioni conclusive

L’arresto in esame conferma l’orientamento volto a restringere l’area della chance in ambito medico, per circoscriverla alle sole situazioni di reale incertezza eventistica. In tal modo la Cassazione:

  • rafforza la tutela dei congiunti, riconoscendo la piena risarcibilità del danno da anticipazione della morte;

  • delimita il ricorso alla categoria della chance, evitando che essa diventi uno strumento riduttivo della responsabilità sanitaria;

  • riafferma la centralità del nesso causale quale discrimine tra evento certo e mera possibilità.

Chiunque abbia un cane lo sa: non è solo un animale da compagnia, è parte della famiglia. Gioca con i bambini, fa compagnia agli anziani, ci regala affetto incondizionato. Tuttavia, avere un cane comporta anche responsabilità precise e non trascurabili, che il proprietario ha il dovere di conoscere.

Il padrone risponde sempre (o quasi)

L’art. 2052 del Codice Civile stabilisce una responsabilità oggettiva in capo al proprietario dell’animale: egli è tenuto al risarcimento dei danni anche se l’evento dannoso si è verificato in modo imprevedibile o se l’animale è sfuggito temporaneamente al controllo.

La giurisprudenza ha ribadito più volte che la sola presenza del cane in un contesto pubblico comporta l’obbligo di vigilanza continua, con particolare attenzione all’utilizzo del guinzaglio e, ove necessario, della museruola, strumenti considerati fondamentali per la corretta custodia dell’animale.

Cosa succede in caso di danni?

Gli esempi sono numerosi:

  • un cane che corre libero in un parco e fa cadere un ciclista;
  • un animale che, spaventato, attraversa la strada e provoca un incidente;
  • un morso, anche lieve, dato “per gioco” ma che genera lesioni.

In tutti questi casi, il proprietario può essere chiamato a risarcire i danni materiali e morali provocati, con potenziali conseguenze sia civili che penali.

Il valore di una copertura assicurativa

In uno scenario in cui la responsabilità è oggettiva, una polizza assicurativa per la responsabilità civile del cane rappresenta una tutela fondamentale. Esistono diverse soluzioni assicurative che, con costi contenuti, offrono copertura per i danni causati a terzi da animali domestici.

Una polizza può:

  • coprire le spese per danni a persone o cose;
  • assistere il proprietario in caso di controversie legali;
  • evitare che un evento imprevisto si trasformi in un onere economico rilevante.

Il nostro consiglio legale

Nel nostro studio ci capita spesso di assistere clienti coinvolti in controversie legate ad animali domestici. Per questo, consigliamo non solo il rispetto rigoroso delle normative, ma anche la valutazione di una copertura assicurativa, in grado di offrire una rete di protezione in caso di imprevisti.

Il nuovo Codice della Strada 2024, approvato di recente, introduce diverse modifiche per aumentare la sicurezza stradale e inasprire le sanzioni per le violazioni più comuni. Ecco le principali novità:

1. Guida in stato di ebrezza o sotto stupefacenti: Le sanzioni variano a seconda del tasso alcolemico. Per livelli superiori a 1,5 g/l si rischia fino a 1 anno di arresto, multe fino a 6.000 euro e sospensione della patente fino a 2 anni. I recidivi devono installare l’“alcolock”, che impedisce l’accensione del motore se il tasso alcolemico non è zero. Per chi guida sotto l’effetto di droghe, le sanzioni possono portare al divieto di conseguire la patente per 3 anni.

2. Uso del cellulare alla guida: Sanzioni più severe con multe da 250 a 1.000 euro per la prima infrazione, sospensione della patente e decurtazione punti. In caso di recidiva, le multe arrivano fino a 2.588 euro.

3. Regole per neopatentati: Il periodo in cui non possono guidare auto potenti è esteso da 1 a 3 anni, con limiti di potenza aumentati a 75 kW/t o 105 kW totali. I minorenni colti a guidare sotto l’effetto di alcol o droghe dovranno aspettare i 24 anni per ottenere la patente.

4. Monopattini e biciclette: Obbligo di targa, assicurazione e casco per i monopattini elettrici. Devono circolare solo su strade urbane con limite di velocità inferiore a 50 km/h. Per le biciclette elettriche, il limite di velocità è di 30 km/h, e bisogna mantenere almeno 1,5 metri di distanza durante i sorpassi.

5. Autovelox: I dispositivi devono essere omologati e utilizzati solo in aree ad alta incidentalità. Non possono essere installati su strade con limiti di velocità inferiori ai 50 km/h in città o 90 km/h fuori città.

6. Sanzioni per abbandono di animali: Se l’abbandono causa incidenti, le pene arrivano fino a 7 anni di carcere e sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

Queste novità puntano a promuovere un maggiore rispetto delle regole e a ridurre gli incidenti. Il Codice entrerà in vigore ufficialmente nelle prossime settimane, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La controversia oggetto della sentenza in commento trae origine da un furto di un Caravan avvenuto all’interno di un’autorimessa a pagamento.

Dopo aver indennizzato sulla base di una polizza per il furto il proprietario del veicolo, l’assicuratore ha agito in surroga, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti del gestore del parcheggio per il rimborso della somma corrisposta al depositante.

Il Tribunale di Milano che, con la sentenza 22 aprile 2020, n. 251, si è occupato del caso in questione, ha cercato di dare una risposta alla domanda se il gestore dell’autorimessa fosse tenuto o meno al risarcimento del danno per il furto.

Nel corso del giudizio, quest’ultimo ha tentato di negare la propria responsabilità partendo dall’assunto che il posteggio a pagamento di un veicolo non comporta per il gestore l’obbligo di custodirlo, facendo rimando alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 14319/2011.

Tuttavia, a conclusione della causa, rispondendo positivamente alla suddetta domanda, il Tribunale ha ritenuto il gestore dell’autorimessa responsabile e tenuto al risarcimento del danno per il furto avvenuto in essa.

Conformandosi alla prevalente giurisprudenza della Corte, il Giudice di primo grado ha ritenuto che anche al contratto atipico di parcheggio siano applicabili le norme previste per quello di deposito; pertanto, ai sensi dell’art. 1766 c.c., il custode è tenuto a restituire la cosa nello stato in cui si trovava al momento della consegna.

Conseguentemente, in caso di furto, egli è tenuto a risarcire il danno, se non prova che l’evento fosse imprevedibile e inevitabile, nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.

Per il perfezionamento del contratto e il conseguente sorgere dell’obbligo di custodia non è necessaria la consegna del veicolo ad una persona fisica, ma è sufficiente l’immissione del veicolo nell’area a ciò adibita e il pagamento del prezzo con una delle modalità previste dal gestore dell’autorimessa.

Tale ultimo concetto è stato ribadito anche dalla recente giurisprudenza della Corte che ha sottolineato come non sia necessario l’affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può materialmente realizzarsi attraverso la sua immissione nell’area adibita a parcheggio, previo perfezionamento del contratto mediante introduzione di denaro nell’apposito Meccanismo.

Inoltre, la clausola che esclude la responsabilità del gestore del parcheggio per il furto di un’autovettura, che spesso vediamo affissa nelle autorimesse, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non approvata specificamente per iscritto.

 

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