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Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 17 settembre 2025, n. 25480 (ud. 6 giugno 2025), la Suprema Corte torna ad occuparsi della responsabilità sanitaria nei casi in cui l’errore diagnostico o terapeutico non determini l’insorgenza di una patologia nuova, bensì incida decorso di quella già in atto, accelerandone l’esito infausto.

1. La questione giuridica

Il ricorso riguardava la domanda risarcitoria proposta dai congiunti di un paziente affetto da tumore maligno, deceduto a seguito di un ritardo diagnostico imputato alla struttura sanitaria. I ricorrenti deducevano che la condotta colposa avesse causato l’anticipazione dell’evento morte, con conseguente perdita del rapporto parentale.

Il nodo problematico consisteva nel distinguere se il danno azionato dovesse qualificarsi come perdita di chance di sopravvivenza ovvero come perdita anticipata della vita, con effetti decisivi sul piano del quantum risarcitorio.

2. La distinzione tracciata dalla Corte

La Corte ribadisce principi già affermati (Cass. 5641/2018; Cass. 28993/2019):

  • quando l’evento di danno è costituito dalla morte anticipata del paziente, non è corretto parlare di chance, ma di lesione piena e attuale;

  • la “perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo” è un’espressione fuorviante, poiché occulta l’effettiva realtà giuridica: l’impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli;

  • la chance ha rilievo soltanto in presenza di un’incertezza insuperabile, priva di un nesso causale scientificamente predicabile tra condotta ed evento.

In tal senso, non è la maggiore o minore probabilità di sopravvivenza a qualificare il danno come chance, ma la possibilità (o meno) di ricostruire, su basi scientifiche o logiche, la connessione causale tra errore sanitario ed evento letale

3. Implicazioni sistematiche

L’ordinanza consente di precisare ulteriormente i confini tra chance e danno da perdita della vita:

  • sul piano probatorio, incombe sui ricorrenti l’onere di dimostrare che la condotta colposa abbia inciso causalmente sull’anticipazione del decesso;

  • sul piano risarcitorio, la liquidazione dovrà avere ad oggetto un danno pieno (perdita anticipata della vita e del rapporto parentale), non ridotto ad una mera aspettativa aleatoria.

4. Considerazioni conclusive

L’arresto in esame conferma l’orientamento volto a restringere l’area della chance in ambito medico, per circoscriverla alle sole situazioni di reale incertezza eventistica. In tal modo la Cassazione:

  • rafforza la tutela dei congiunti, riconoscendo la piena risarcibilità del danno da anticipazione della morte;

  • delimita il ricorso alla categoria della chance, evitando che essa diventi uno strumento riduttivo della responsabilità sanitaria;

  • riafferma la centralità del nesso causale quale discrimine tra evento certo e mera possibilità.

Chiunque abbia un cane lo sa: non è solo un animale da compagnia, è parte della famiglia. Gioca con i bambini, fa compagnia agli anziani, ci regala affetto incondizionato. Tuttavia, avere un cane comporta anche responsabilità precise e non trascurabili, che il proprietario ha il dovere di conoscere.

Il padrone risponde sempre (o quasi)

L’art. 2052 del Codice Civile stabilisce una responsabilità oggettiva in capo al proprietario dell’animale: egli è tenuto al risarcimento dei danni anche se l’evento dannoso si è verificato in modo imprevedibile o se l’animale è sfuggito temporaneamente al controllo.

La giurisprudenza ha ribadito più volte che la sola presenza del cane in un contesto pubblico comporta l’obbligo di vigilanza continua, con particolare attenzione all’utilizzo del guinzaglio e, ove necessario, della museruola, strumenti considerati fondamentali per la corretta custodia dell’animale.

Cosa succede in caso di danni?

Gli esempi sono numerosi:

  • un cane che corre libero in un parco e fa cadere un ciclista;
  • un animale che, spaventato, attraversa la strada e provoca un incidente;
  • un morso, anche lieve, dato “per gioco” ma che genera lesioni.

In tutti questi casi, il proprietario può essere chiamato a risarcire i danni materiali e morali provocati, con potenziali conseguenze sia civili che penali.

Il valore di una copertura assicurativa

In uno scenario in cui la responsabilità è oggettiva, una polizza assicurativa per la responsabilità civile del cane rappresenta una tutela fondamentale. Esistono diverse soluzioni assicurative che, con costi contenuti, offrono copertura per i danni causati a terzi da animali domestici.

Una polizza può:

  • coprire le spese per danni a persone o cose;
  • assistere il proprietario in caso di controversie legali;
  • evitare che un evento imprevisto si trasformi in un onere economico rilevante.

Il nostro consiglio legale

Nel nostro studio ci capita spesso di assistere clienti coinvolti in controversie legate ad animali domestici. Per questo, consigliamo non solo il rispetto rigoroso delle normative, ma anche la valutazione di una copertura assicurativa, in grado di offrire una rete di protezione in caso di imprevisti.

📌 Introduzione

L’investimento di un pedone sulle strisce pedonali è uno dei casi più frequenti e delicati in tema di incidenti stradali. La legge, supportata da una solida giurisprudenza, stabilisce le regole chiare per la determinazione delle responsabilità e per il risarcimento del danno. Vediamo in dettaglio i riferimenti normativi e come vengono applicati dalla giurisprudenza.


🚦 Obblighi del Conducente: l’Art. 191 del Codice della Strada

L’articolo 191 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) dispone che:

Comma 1: “Quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali i conducenti devono fermarsi per consentire loro il passaggio.”

Comma 2: “I conducenti devono altresì rallentare e, se necessario, fermarsi quando si trovano nelle vicinanze delle strisce pedonali, anche se il pedone non ha ancora iniziato l’attraversamento, ma manifesta chiaramente l’intenzione di farlo.”

👉 Questo significa che il conducente ha un preciso dovere di cautela ogni volta che si avvicina a un attraversamento pedonale.


⚖️ Presunzione di Colpa del Conducente

La presunzione di responsabilità dell’automobilista trova fondamento anche nell’art. 2054, comma 1, del Codice Civile, che stabilisce:

“Il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.”

In caso di incidente con un pedone sulle strisce, spetta dunque al conducente dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l’impatto.


⚖️ Giurisprudenza: Casi e Sentenze Rilevanti

🧾 Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 18163/2019

La Corte di Cassazione ha affermato che:

“Il conducente deve prevedere la possibilità dell’attraversamento pedonale e adeguare di conseguenza la condotta di guida, anche in presenza di una scarsa visibilità o condizioni meteorologiche avverse.”

🧾 Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 22261/2018

In questo caso, la Suprema Corte ha sottolineato che:

“Il pedone non è esente da responsabilità: deve accertarsi che il transito possa avvenire in condizioni di sicurezza, altrimenti può configurarsi un concorso di colpa.”


🚶‍♂️ Concorso di Colpa del Pedone: Quando si Verifica?

Secondo l’art. 1227 c.c., il risarcimento può essere ridotto se il comportamento della vittima ha contribuito al danno.

Esempi di concorso di colpa del pedone:

  • Attraversamento fuori dalle strisce;

  • Attraversamento col semaforo rosso;

  • Uso del cellulare o distrazione evidente;

  • Attraversamento improvviso o in condizioni di scarsa visibilità.

📌 Il giudice valuta caso per caso, ma è fondamentale ricordare che sulle strisce il pedone gode di una protezione privilegiata.


💰 Risarcimento del Danno

Quando viene accertata la responsabilità (anche parziale) del conducente, la vittima ha diritto al risarcimento dei seguenti danni:

Tipologie di danno risarcibile:

  • Danno biologico: lesioni temporanee o permanenti;

  • Danno morale: sofferenza psichica e fisica;

  • Danno patrimoniale: spese mediche, perdita del reddito, danni a beni personali;

  • Danno da perdita del rapporto parentale (in caso di decesso): spettante ai familiari.


🔍 Prova della Dinamica dell’Incidente

La responsabilità va provata attraverso una serie di elementi:

  • Testimonianze;

  • Rilievi della polizia locale;

  • Filmati di videosorveglianza;

  • Perizie cinematiche e medico-legali.

In assenza di prove contrarie, prevale la presunzione di colpa del conducente.


✅ Conclusioni

L’investimento di un pedone sulle strisce pedonali viene trattato con estrema severità dalla giurisprudenza italiana, con un orientamento favorevole alla tutela della parte più debole, ossia il pedone.

Tuttavia, anche il comportamento del pedone viene valutato, e può incidere sulla ripartizione delle responsabilità.


📚 Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

  • Codice della Strada, art. 191

  • Codice Civile, art. 2054 e 1227

  • Cass. Civ. n. 18163/2019

  • Cass. Civ. n. 22261/2018

  • Cass. Civ. n. 23057/2012 (sul principio di prevedibilità del comportamento del pedone)

  • Cass. Civ. n. 2053/2006 (sull’obbligo del conducente di moderare la velocità)


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