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La controversia oggetto della sentenza in commento trae origine da un furto di un Caravan avvenuto all’interno di un’autorimessa a pagamento.

Dopo aver indennizzato sulla base di una polizza per il furto il proprietario del veicolo, l’assicuratore ha agito in surroga, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti del gestore del parcheggio per il rimborso della somma corrisposta al depositante.

Il Tribunale di Milano che, con la sentenza 22 aprile 2020, n. 251, si è occupato del caso in questione, ha cercato di dare una risposta alla domanda se il gestore dell’autorimessa fosse tenuto o meno al risarcimento del danno per il furto.

Nel corso del giudizio, quest’ultimo ha tentato di negare la propria responsabilità partendo dall’assunto che il posteggio a pagamento di un veicolo non comporta per il gestore l’obbligo di custodirlo, facendo rimando alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 14319/2011.

Tuttavia, a conclusione della causa, rispondendo positivamente alla suddetta domanda, il Tribunale ha ritenuto il gestore dell’autorimessa responsabile e tenuto al risarcimento del danno per il furto avvenuto in essa.

Conformandosi alla prevalente giurisprudenza della Corte, il Giudice di primo grado ha ritenuto che anche al contratto atipico di parcheggio siano applicabili le norme previste per quello di deposito; pertanto, ai sensi dell’art. 1766 c.c., il custode è tenuto a restituire la cosa nello stato in cui si trovava al momento della consegna.

Conseguentemente, in caso di furto, egli è tenuto a risarcire il danno, se non prova che l’evento fosse imprevedibile e inevitabile, nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.

Per il perfezionamento del contratto e il conseguente sorgere dell’obbligo di custodia non è necessaria la consegna del veicolo ad una persona fisica, ma è sufficiente l’immissione del veicolo nell’area a ciò adibita e il pagamento del prezzo con una delle modalità previste dal gestore dell’autorimessa.

Tale ultimo concetto è stato ribadito anche dalla recente giurisprudenza della Corte che ha sottolineato come non sia necessario l’affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può materialmente realizzarsi attraverso la sua immissione nell’area adibita a parcheggio, previo perfezionamento del contratto mediante introduzione di denaro nell’apposito Meccanismo.

Inoltre, la clausola che esclude la responsabilità del gestore del parcheggio per il furto di un’autovettura, che spesso vediamo affissa nelle autorimesse, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non approvata specificamente per iscritto.

 

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