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Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 17 settembre 2025, n. 25480 (ud. 6 giugno 2025), la Suprema Corte torna ad occuparsi della responsabilità sanitaria nei casi in cui l’errore diagnostico o terapeutico non determini l’insorgenza di una patologia nuova, bensì incida decorso di quella già in atto, accelerandone l’esito infausto.

1. La questione giuridica

Il ricorso riguardava la domanda risarcitoria proposta dai congiunti di un paziente affetto da tumore maligno, deceduto a seguito di un ritardo diagnostico imputato alla struttura sanitaria. I ricorrenti deducevano che la condotta colposa avesse causato l’anticipazione dell’evento morte, con conseguente perdita del rapporto parentale.

Il nodo problematico consisteva nel distinguere se il danno azionato dovesse qualificarsi come perdita di chance di sopravvivenza ovvero come perdita anticipata della vita, con effetti decisivi sul piano del quantum risarcitorio.

2. La distinzione tracciata dalla Corte

La Corte ribadisce principi già affermati (Cass. 5641/2018; Cass. 28993/2019):

  • quando l’evento di danno è costituito dalla morte anticipata del paziente, non è corretto parlare di chance, ma di lesione piena e attuale;

  • la “perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo” è un’espressione fuorviante, poiché occulta l’effettiva realtà giuridica: l’impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli;

  • la chance ha rilievo soltanto in presenza di un’incertezza insuperabile, priva di un nesso causale scientificamente predicabile tra condotta ed evento.

In tal senso, non è la maggiore o minore probabilità di sopravvivenza a qualificare il danno come chance, ma la possibilità (o meno) di ricostruire, su basi scientifiche o logiche, la connessione causale tra errore sanitario ed evento letale

3. Implicazioni sistematiche

L’ordinanza consente di precisare ulteriormente i confini tra chance e danno da perdita della vita:

  • sul piano probatorio, incombe sui ricorrenti l’onere di dimostrare che la condotta colposa abbia inciso causalmente sull’anticipazione del decesso;

  • sul piano risarcitorio, la liquidazione dovrà avere ad oggetto un danno pieno (perdita anticipata della vita e del rapporto parentale), non ridotto ad una mera aspettativa aleatoria.

4. Considerazioni conclusive

L’arresto in esame conferma l’orientamento volto a restringere l’area della chance in ambito medico, per circoscriverla alle sole situazioni di reale incertezza eventistica. In tal modo la Cassazione:

  • rafforza la tutela dei congiunti, riconoscendo la piena risarcibilità del danno da anticipazione della morte;

  • delimita il ricorso alla categoria della chance, evitando che essa diventi uno strumento riduttivo della responsabilità sanitaria;

  • riafferma la centralità del nesso causale quale discrimine tra evento certo e mera possibilità.

(Giudice di pace di Padova, sent. n. 136/2020 depositata il 30 gennaio 2020)

Il caso – Rimasto vittima di un incidente, A. compila la constatazione amichevole insieme al responsabile e si reca in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Richiede poi il risarcimento dei danni alla propria Assicurazione, la quale però risponde rigettando la richiesta.

Di fronte alla resistenza della Compagnia, A. è costretto a promuovere una causa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La causa – Davanti al Giudice di pace, l’assicurazione fonda la propria resistenza su una presunta discrepanza tra quanto riportato nel certificato di pronto soccorso e la dinamica risultante dal modulo CAI (urto tra auto e moto in seguito a omessa precedenza nell’atto di immettersi in una rotatoria).

In particolare, nell’anamnesi/esame obiettivo trascritta all’apertura della cartella del pronto soccorso il fatto viene frettolosamente descritto come una scivolata in moto al fine di evitare un altro veicolo; effettivamente non viene fatta menzione dell’urto, circostanza che probabilmente il personale sanitario non ha ritenuto essenziale riportare in un atto che costituisce certificazione medica e non è certo volto a cristallizzare con esattezza la cinematica dell’incidente che ha portato il paziente a richiedere accertamenti e cure mediche.

La sentenza – Il Giudice di pace ritiene la ricostruzione di A. verosimile, e coerente con le risultanze di causa: “anche con riferimento a quanto contenuto nel modulo di constatazione amichevole d’incidente, la dinamica pare sufficientemente chiara, come chiara pare essere la responsabilità ascrivibile al conducente del veicolo antagonista in merito alla causazione dell’evento”.

Con specifico riguardo al fatto riportato dalla cartella clinica osserva: “di non significativo rilievo devono ritenersi le annotazioni – in apparenza contraddittorie rispetto alla dinamica descritta in atto di citazione – riportate sul certificato del Pronto Soccorso. Con riguardo al tipo di documento in argomento, la descrizione del fatto che ha originato le lesioni del paziente non riveste rilevante importanza e, dunque, l’accuratezza con cui le dichiarazioni degli infortunati vengono riportate non di rado lascia a desiderare. Diversa attendibilità dovrebbe, semmai, attribuirsi ad annotazioni e descrizioni contenute in rapporti di incidente redatti da accertatori di Polizia”.

Così si è pronunciato il Giudice di pace di Padova, Davide Piccinni, condannando la compagnia al risarcimento del danno patito da A. in seguito all’incidente.


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