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📌 Introduzione

L’investimento di un pedone sulle strisce pedonali è uno dei casi più frequenti e delicati in tema di incidenti stradali. La legge, supportata da una solida giurisprudenza, stabilisce le regole chiare per la determinazione delle responsabilità e per il risarcimento del danno. Vediamo in dettaglio i riferimenti normativi e come vengono applicati dalla giurisprudenza.


🚦 Obblighi del Conducente: l’Art. 191 del Codice della Strada

L’articolo 191 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) dispone che:

Comma 1: “Quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali i conducenti devono fermarsi per consentire loro il passaggio.”

Comma 2: “I conducenti devono altresì rallentare e, se necessario, fermarsi quando si trovano nelle vicinanze delle strisce pedonali, anche se il pedone non ha ancora iniziato l’attraversamento, ma manifesta chiaramente l’intenzione di farlo.”

👉 Questo significa che il conducente ha un preciso dovere di cautela ogni volta che si avvicina a un attraversamento pedonale.


⚖️ Presunzione di Colpa del Conducente

La presunzione di responsabilità dell’automobilista trova fondamento anche nell’art. 2054, comma 1, del Codice Civile, che stabilisce:

“Il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.”

In caso di incidente con un pedone sulle strisce, spetta dunque al conducente dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l’impatto.


⚖️ Giurisprudenza: Casi e Sentenze Rilevanti

đź§ľ Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 18163/2019

La Corte di Cassazione ha affermato che:

“Il conducente deve prevedere la possibilitĂ  dell’attraversamento pedonale e adeguare di conseguenza la condotta di guida, anche in presenza di una scarsa visibilitĂ  o condizioni meteorologiche avverse.”

đź§ľ Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 22261/2018

In questo caso, la Suprema Corte ha sottolineato che:

“Il pedone non è esente da responsabilitĂ : deve accertarsi che il transito possa avvenire in condizioni di sicurezza, altrimenti può configurarsi un concorso di colpa.”


🚶‍♂️ Concorso di Colpa del Pedone: Quando si Verifica?

Secondo l’art. 1227 c.c., il risarcimento può essere ridotto se il comportamento della vittima ha contribuito al danno.

Esempi di concorso di colpa del pedone:

  • Attraversamento fuori dalle strisce;

  • Attraversamento col semaforo rosso;

  • Uso del cellulare o distrazione evidente;

  • Attraversamento improvviso o in condizioni di scarsa visibilitĂ .

📌 Il giudice valuta caso per caso, ma è fondamentale ricordare che sulle strisce il pedone gode di una protezione privilegiata.


đź’° Risarcimento del Danno

Quando viene accertata la responsabilitĂ  (anche parziale) del conducente, la vittima ha diritto al risarcimento dei seguenti danni:

Tipologie di danno risarcibile:

  • Danno biologico: lesioni temporanee o permanenti;

  • Danno morale: sofferenza psichica e fisica;

  • Danno patrimoniale: spese mediche, perdita del reddito, danni a beni personali;

  • Danno da perdita del rapporto parentale (in caso di decesso): spettante ai familiari.


🔍 Prova della Dinamica dell’Incidente

La responsabilitĂ  va provata attraverso una serie di elementi:

  • Testimonianze;

  • Rilievi della polizia locale;

  • Filmati di videosorveglianza;

  • Perizie cinematiche e medico-legali.

âť— In assenza di prove contrarie, prevale la presunzione di colpa del conducente.


âś… Conclusioni

L’investimento di un pedone sulle strisce pedonali viene trattato con estrema severitĂ  dalla giurisprudenza italiana, con un orientamento favorevole alla tutela della parte piĂą debole, ossia il pedone.

Tuttavia, anche il comportamento del pedone viene valutato, e può incidere sulla ripartizione delle responsabilità.


📚 Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

  • Codice della Strada, art. 191

  • Codice Civile, art. 2054 e 1227

  • Cass. Civ. n. 18163/2019

  • Cass. Civ. n. 22261/2018

  • Cass. Civ. n. 23057/2012 (sul principio di prevedibilitĂ  del comportamento del pedone)

  • Cass. Civ. n. 2053/2006 (sull’obbligo del conducente di moderare la velocitĂ )

Uno dei casi più delicati e spesso difficili da dimostrare di malpractice medica (malasanità) è ricollegabile alla condotta del medico che omette o ritarda la diagnosi di una patologia, allungando i tempi per l’inizio delle cure e riducendo le chance di sopravvivenza del paziente.

Il danno da perdita di chance, con riferimento alla responsabilitĂ  medica, deriva da un comportamento del sanitario idoneo ad incidere sulla durata della vita del paziente o sulla sua qualitĂ .

Solitamente questi errori medici riguardano patologie tumorali che non di rado portano a conseguenze purtroppo infauste, o ad interventi molto piĂą invasivi di quelli che il protocollo medico avrebbe previsto.

IL CASO

In particolare ci siamo occupati di un caso di responsabilitĂ  medica per aver omesso e poi conseguentemente ritardato di ben 18 mesi la diagnosi di una neoplasia delle parti molli degli arti inferiori.

La signora A., sportiva agonista, all’autopalpazione, percepiva un piccolo nodulo alla coscia destra; si rivolgeva al medico di medicina generale che le prescriveva una ecografia muscolotendinea.

Tale accertamento metteva in evidenza una formazione di diametro di 45 mm.

Il medico di medicina le consigliava di sottoporsi ad una RMN che confermava la presenza della lesione, definita di origine angiomatosa.

Il mese successivo, eseguiva nuovamente RMN, questa volta con mezzo di contrasto; letto l’esito della risonanza, le veniva consigliata l’asportazione del nodulo.

Da quel momento però, la signora A. si rivolgeva a diversi specialisti della materia che continuavano a definire di natura angiomatosa la massa e che quindi sconsigliavano l’intervento di asportazione per il pericolo di emorragia.

Dato però l’aumento di volume della lesione nelle ultime settimane, la paziente insisteva per l’asportazione della massa, pertanto il medico la inviava presso il reparto di Radiologia interventista per un’eventuale embolizzazione.

La signora A. si trovava quindi ad attendere più di un anno per essere sottoposta ad embolizzazione, senza che poi l’intervento portasse ad una riduzione della massa.

Avendo ormai perso fiducia nei confronti dei medici del policlinico della sua città, che l’avevano seguita fino a quel momento, decideva di rivolgersi ad altra struttura ospedaliera di un importante ospedale del nord Italia ove, nel giro di pochi giorni, le veniva diagnosticato un rabdomiosarcoma.

Veniva ricoverata e sottoposta a diversi cicli di chemioterapia; l’inutile vagare della signora, tra i vari medici dell’ospedale della sua città, l’ha portata ad effettuare accertamenti diagnostici inconcludenti, con la conseguente notevole perdita di tempo prezioso per lei e un progressivo peggioramento della condizione clinica, che hanno infine portato all’inevitabile amputazione dell’arto.

Infatti, il ritardo diagnostico ha comportato un importantissimo aumento della massa che nel giro di 18 mesi è passato da 45 mm a 18 cm.

La signora A. si è rivolta allo studio degli avvocati COR per ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti a causa del ritardo diagnostico.

Le difficoltà di soluzione di questo caso sono state molteplici; bisogna infatti tenere ben presente che il tumore non è stata la conseguenza del ritardo diagnostico; il tumore era presente sin dal primo controllo fatto dal medico di base, ma purtroppo lo stesso è rimasto a lungo non diagnosticato.

Il tempo perso (18 mesi) ha portato ad una grave e pesante perdita di chance di sopravvivenza, oltre che a un peggioramento generale delle condizioni di vita e alla perdita di possibilitĂ  in ambito lavorativo e sportivo.

Nel caso della signora A., bisogna pensare che, se il rabdomiosarcoma fosse stato diagnosticato all’inizio della sua storia clinica, la massa da asportare sarebbe stata molto ridotta e l’intervento avrebbe inciso diversamente sull’arto operato; l’attesa ha invece trasformato un piccolo nodulo in una massa di ben 18 cm.

Le domande che ci possiamo porre sono molteplici: l’intervento chirurgico per l’asportazione di un nodulo di 45 mm ha le stesse difficoltà e porta con sé le stesse conseguenze dell’asportazione di una massa di 18 cm? Se alla signora A. questo intervento fosse stato fatto immediatamente si sarebbe comunque arrivati all’amputazione della gamba? L’attesa così lunga prima di una vera diagnosi ha tolto anni preziosi di vita alla paziente?

Sicuramente giĂ  la diagnosi di una neoplasia cambia la vita e un ritardo diagnostico di questo tipo la sconvolge completamente.

Con l’assistenza degli avvocati COR, dopo una trattativa stragiudiziale con la compagnia assicurativa del policlinico, oltre che con i legali dello stesso, la signora A. ha ottenuto il risarcimento dei danni sofferti come conseguenza della omessa diagnosi della patologia che la affliggeva. Tale risultato è stato ottenuto in via stragiudiziale, alleviando la cliente delle spese, dei rischi, nonchè delle ansie che avrebbe comportato il dover affrontare un processo civile.


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