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Il morso di un cane (di un gatto o di qualsiasi altro animale) è un evento che, laddove comporti il ferimento della vittima, ha conseguenze civili. La vittima dell’aggressione infatti, in caso di lesione provocata da un animale, ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Il codice civile italiano prevede un apposito articolo che disciplina il caso in esame, ossia l’art. 2052 del c.c. che recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Si tratta pertanto di una responsabilità alquanto gravosa per il proprietario del cane che, quindi, risulta responsabile salvo il caso in cui non riesca a dimostrare il caso fortuito (la Cassazione ha chiarito che non è sufficiente la prova di aver utilizzato la comune diligenza nella custodia del cane per essere liberato da responsabilità); il danneggiato, dal canto suo, è tenuto a dimostrare il nesso causale tra evento danno, il cane e la proprietà del cane da parte del presunto responsabile.

In caso si configuri responsabilità in capo al proprietario dell’animale, quest’ultimo deve risarcire i danni patrimoniali (es. spese sostenute dal soggetto leso per curare le lesioni provocate dal morso o redditi persi come conseguenza dell’infortunio). Vanno risarciti poi anche i danni non patrimoniali (es. i danni relativi agli esiti delle lesioni fisiche, ma anche la sofferenza psicologica causata da eventuali cicatrici permanenti).

Va ricordato che per la legge non esistono quindi cani più pericolosi di altri; una recente sentenza della Cassazione ha, infatti, ribadito che: “la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia, quali il cane, di regola mansueto” (Cass. sez. IV penale, sent. n. 31874/19).

Se invece un soggetto viene morso da un cane “randagio” ha comunque diritto al risarcimento?

Certamente! Innanzitutto, è necessario precisare che per “randagio” devono intendersi tutti i cani sprovvisti di microchip (obbligatorio per legge).

Per la Corte di Cassazione la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente cui è attribuito “il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi” (decisione n. 12495/2017). Tuttavia, poiché la legge statale non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, è necessario analizzare la normativa regionale, del luogo ove è avvenuta l’aggressione.

Tendenzialmente, comunque, spetta al Comune e all’ASL il dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.

Quindi, dopo aver verificato a quale ente spetti la competenza nel caso concreto si potrà formulare la richiesta di risarcimento del danno patito.


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