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La questione della responsabilità della Regione per i danni causati da animali selvatici è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali. L’orientamento consolidato attribuisce alla Regione la responsabilità diretta in quanto ente titolare della proprietà pubblica della fauna selvatica, come stabilito dalla normativa nazionale e regionale.

Principi generali

1.Fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato:

L’art. 1 della Legge n. 157/1992 stabilisce che la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, ma la sua gestione è delegata alle Regioni, che assumono un ruolo di responsabilità per la tutela, gestione e controllo della fauna.

2.Responsabilità ex art. 2052 c.c.:

La giurisprudenza ha assimilato la Regione al “custode” degli animali selvatici, ritenendo che essa debba rispondere dei danni causati da tali animali in quanto proprietaria e gestore della fauna.

•Non è necessario dimostrare una colpa specifica della Regione; è sufficiente provare il nesso causale tra l’animale e il danno.

3.Responsabilità ex art. 2043 c.c. (in via subordinata):

Se non si applica il regime di responsabilità oggettiva, la Regione può essere ritenuta responsabile per omissione colposa, laddove non abbia adottato adeguate misure di prevenzione.

Giurisprudenza rilevante

1.Cass. Civ., Sez. III, 22 maggio 2014, n. 11473

La Corte ha stabilito che le Regioni sono responsabili per i danni causati dalla fauna selvatica in quanto enti titolari della gestione e tutela degli animali selvatici. L’art. 2052 c.c. si applica estensivamente, considerando la Regione come “custode” della fauna.

2.Cass. Civ., Sez. III, 27 aprile 2010, n. 9966

Viene ribadito che la Regione, quale soggetto proprietario e gestore della fauna selvatica, risponde in modo oggettivo dei danni causati dagli animali selvatici. Anche in caso di delega ad altri enti (es. Province), la responsabilità ultima rimane della Regione.

3.Cass. Civ., Sez. III, 15 marzo 2016, n. 5065

La Corte ha escluso la possibilità per la Regione di sottrarsi alla responsabilità per danni da fauna selvatica, anche qualora il danno derivi da eventi imprevedibili. Si ribadisce il principio della responsabilità oggettiva legata alla “custodia”.

4.Cass. Civ., Sez. VI, 26 luglio 2022, n. 23442

È stata confermata la responsabilità della Regione per i danni cagionati dalla fauna selvatica anche in presenza di delega alle Province. La Regione mantiene una posizione di vigilanza e controllo che la rende custode degli animali selvatici.

5.Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 maggio 2018, n. 3212

In tema di danni agricoli causati dalla fauna selvatica, il Consiglio di Stato ha chiarito che la Regione è tenuta a predisporre piani di gestione e prevenzione. La mancata adozione di tali misure può configurare una responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c.

Conclusioni

La Regione è responsabile per i danni causati da animali selvatici, sia in via oggettiva (ex art. 2052 c.c.) sia per colpa (ex art. 2043 c.c.), indipendentemente da eventuali deleghe di gestione ad altri enti (come Province o enti parco). Questa responsabilità deriva dal suo ruolo di ente proprietario e custode della fauna selvatica, che deve adottare misure preventive e risarcire i danni causati dagli animali, salvo prova del caso fortuito.

La Cassazione torna ad occuparsi dei danni provocati dalla fauna selvatica chiarendo che il soggetto legittimato passivo, a cui quindi il danneggiato deve rivolgere la propria richiesta di risarcimento è la Regione, “in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonchè le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte da altri enti” e, in sostanza, in quanto “utilizzatore” in senso pubblicistico del patrimonio faunistico.

La Corte di legittimità si discosta dall’orientamento precedentemente consolidatosi, secondo cui l’ente rispondeva dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., con un vero e proprio revirement, chiarendo che “va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.”, ciò con tutte le conseguenze in materia di onere della prova.

In sintesi, il danneggiato dovrà dare prova del danno e del nesso causale tra la condotta dell’animale selvatico e il danno stesso, mentre alla Regione spetterà eventualmente fornire la prova liberatoria, dimostrando l’imprevedibilità ed inevitabilità della condotta dell’animale.

Infine, in caso di delega di funzioni di gestione e tutela della fauna selvatica protetta ad altri enti, sarà la Regione a rivalersi nei confronti di questi ultimi.

Si riporta il testo integrale della sentenza (già richiamata da altre due recentissime pronunce:  Cass. Civ. Sez. III sent. n. 8384 e 8385 del 29 aprile 2020, e Cass. civ. Sez. III, sent. n. 12113 del 22 giugno 2020), che fornisce un excursus dei precedenti orientamenti e motiva approfonditamente l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. alla fattispecie in questione.

 

 

 

Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 10/01/2020) 20-04-2020, n. 7969 (altro…)

La Corte di Cassazione con ordinanza del 18.02.2020 n. 4004, che si riporta di seguito, ha ribadito che i danni causati dagli animali selvatici non sono risarcibili dalla P.A. ex art. 2052 c.c., in quanto tale articolo sottende un obbligo di custodia che non può essere posto a carico dell’Ente, essendo un simile obbligo incompatibile con lo stato di libertà degli animali selvatici; ma, i suddetti danni rientrerebbero in quelli risarcibili ex art. 2043 c.c. e, quindi, sulla base del generale principio del neminem laedere.

Conseguentemente, non trovando spazio la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., incombe sul danneggiato l’onere di provare la condotta colposa della P.A., che può discendere dalla violazione dell’obbligo di predisporre lungo la rete viaria la segnaletica di pericolo, ovvero dei dispositivi idonei a scoraggiare o a impedire l’attraversamento della strada alla fauna selvatica.

Quindi, in tema di danni causati da animali selvatici, la responsabilità della P.A. non può che essere ricondotta alla violazione di specifiche norme che impongono ad essa di adottare misure preventive a tutela di chi si trovi ad attraversare determinati territori in una situazione di concreto pericolo.

(altro…)


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