+39 049 / 20.50.454
MENU

La Cassazione torna ad occuparsi dei danni provocati dalla fauna selvatica chiarendo che il soggetto legittimato passivo, a cui quindi il danneggiato deve rivolgere la propria richiesta di risarcimento è la Regione, “in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonchè le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte da altri enti” e, in sostanza, in quanto “utilizzatore” in senso pubblicistico del patrimonio faunistico.

La Corte di legittimità si discosta dall’orientamento precedentemente consolidatosi, secondo cui l’ente rispondeva dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., con un vero e proprio revirement, chiarendo che “va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.”, ciò con tutte le conseguenze in materia di onere della prova.

In sintesi, il danneggiato dovrà dare prova del danno e del nesso causale tra la condotta dell’animale selvatico e il danno stesso, mentre alla Regione spetterà eventualmente fornire la prova liberatoria, dimostrando l’imprevedibilità ed inevitabilità della condotta dell’animale.

Infine, in caso di delega di funzioni di gestione e tutela della fauna selvatica protetta ad altri enti, sarà la Regione a rivalersi nei confronti di questi ultimi.

Si riporta il testo integrale della sentenza (già richiamata da altre due recentissime pronunce:  Cass. Civ. Sez. III sent. n. 8384 e 8385 del 29 aprile 2020, e Cass. civ. Sez. III, sent. n. 12113 del 22 giugno 2020), che fornisce un excursus dei precedenti orientamenti e motiva approfonditamente l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. alla fattispecie in questione.

 

 

 

Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 10/01/2020) 20-04-2020, n. 7969 (altro…)

La Corte di Cassazione con ordinanza del 18.02.2020 n. 4004, che si riporta di seguito, ha ribadito che i danni causati dagli animali selvatici non sono risarcibili dalla P.A. ex art. 2052 c.c., in quanto tale articolo sottende un obbligo di custodia che non può essere posto a carico dell’Ente, essendo un simile obbligo incompatibile con lo stato di libertà degli animali selvatici; ma, i suddetti danni rientrerebbero in quelli risarcibili ex art. 2043 c.c. e, quindi, sulla base del generale principio del neminem laedere.

Conseguentemente, non trovando spazio la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., incombe sul danneggiato l’onere di provare la condotta colposa della P.A., che può discendere dalla violazione dell’obbligo di predisporre lungo la rete viaria la segnaletica di pericolo, ovvero dei dispositivi idonei a scoraggiare o a impedire l’attraversamento della strada alla fauna selvatica.

Quindi, in tema di danni causati da animali selvatici, la responsabilità della P.A. non può che essere ricondotta alla violazione di specifiche norme che impongono ad essa di adottare misure preventive a tutela di chi si trovi ad attraversare determinati territori in una situazione di concreto pericolo.

(altro…)


Torna su