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Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 17 settembre 2025, n. 25480 (ud. 6 giugno 2025), la Suprema Corte torna ad occuparsi della responsabilità sanitaria nei casi in cui l’errore diagnostico o terapeutico non determini l’insorgenza di una patologia nuova, bensì incida decorso di quella già in atto, accelerandone l’esito infausto.

1. La questione giuridica

Il ricorso riguardava la domanda risarcitoria proposta dai congiunti di un paziente affetto da tumore maligno, deceduto a seguito di un ritardo diagnostico imputato alla struttura sanitaria. I ricorrenti deducevano che la condotta colposa avesse causato l’anticipazione dell’evento morte, con conseguente perdita del rapporto parentale.

Il nodo problematico consisteva nel distinguere se il danno azionato dovesse qualificarsi come perdita di chance di sopravvivenza ovvero come perdita anticipata della vita, con effetti decisivi sul piano del quantum risarcitorio.

2. La distinzione tracciata dalla Corte

La Corte ribadisce principi già affermati (Cass. 5641/2018; Cass. 28993/2019):

  • quando l’evento di danno è costituito dalla morte anticipata del paziente, non è corretto parlare di chance, ma di lesione piena e attuale;

  • la “perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo” è un’espressione fuorviante, poiché occulta l’effettiva realtà giuridica: l’impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli;

  • la chance ha rilievo soltanto in presenza di un’incertezza insuperabile, priva di un nesso causale scientificamente predicabile tra condotta ed evento.

In tal senso, non è la maggiore o minore probabilità di sopravvivenza a qualificare il danno come chance, ma la possibilità (o meno) di ricostruire, su basi scientifiche o logiche, la connessione causale tra errore sanitario ed evento letale

3. Implicazioni sistematiche

L’ordinanza consente di precisare ulteriormente i confini tra chance e danno da perdita della vita:

  • sul piano probatorio, incombe sui ricorrenti l’onere di dimostrare che la condotta colposa abbia inciso causalmente sull’anticipazione del decesso;

  • sul piano risarcitorio, la liquidazione dovrà avere ad oggetto un danno pieno (perdita anticipata della vita e del rapporto parentale), non ridotto ad una mera aspettativa aleatoria.

4. Considerazioni conclusive

L’arresto in esame conferma l’orientamento volto a restringere l’area della chance in ambito medico, per circoscriverla alle sole situazioni di reale incertezza eventistica. In tal modo la Cassazione:

  • rafforza la tutela dei congiunti, riconoscendo la piena risarcibilità del danno da anticipazione della morte;

  • delimita il ricorso alla categoria della chance, evitando che essa diventi uno strumento riduttivo della responsabilità sanitaria;

  • riafferma la centralità del nesso causale quale discrimine tra evento certo e mera possibilità.

Chiunque abbia un cane lo sa: non è solo un animale da compagnia, è parte della famiglia. Gioca con i bambini, fa compagnia agli anziani, ci regala affetto incondizionato. Tuttavia, avere un cane comporta anche responsabilità precise e non trascurabili, che il proprietario ha il dovere di conoscere.

Il padrone risponde sempre (o quasi)

L’art. 2052 del Codice Civile stabilisce una responsabilità oggettiva in capo al proprietario dell’animale: egli è tenuto al risarcimento dei danni anche se l’evento dannoso si è verificato in modo imprevedibile o se l’animale è sfuggito temporaneamente al controllo.

La giurisprudenza ha ribadito più volte che la sola presenza del cane in un contesto pubblico comporta l’obbligo di vigilanza continua, con particolare attenzione all’utilizzo del guinzaglio e, ove necessario, della museruola, strumenti considerati fondamentali per la corretta custodia dell’animale.

Cosa succede in caso di danni?

Gli esempi sono numerosi:

  • un cane che corre libero in un parco e fa cadere un ciclista;
  • un animale che, spaventato, attraversa la strada e provoca un incidente;
  • un morso, anche lieve, dato “per gioco” ma che genera lesioni.

In tutti questi casi, il proprietario può essere chiamato a risarcire i danni materiali e morali provocati, con potenziali conseguenze sia civili che penali.

Il valore di una copertura assicurativa

In uno scenario in cui la responsabilità è oggettiva, una polizza assicurativa per la responsabilità civile del cane rappresenta una tutela fondamentale. Esistono diverse soluzioni assicurative che, con costi contenuti, offrono copertura per i danni causati a terzi da animali domestici.

Una polizza può:

  • coprire le spese per danni a persone o cose;
  • assistere il proprietario in caso di controversie legali;
  • evitare che un evento imprevisto si trasformi in un onere economico rilevante.

Il nostro consiglio legale

Nel nostro studio ci capita spesso di assistere clienti coinvolti in controversie legate ad animali domestici. Per questo, consigliamo non solo il rispetto rigoroso delle normative, ma anche la valutazione di una copertura assicurativa, in grado di offrire una rete di protezione in caso di imprevisti.

Il nuovo Codice della Strada 2024, approvato di recente, introduce diverse modifiche per aumentare la sicurezza stradale e inasprire le sanzioni per le violazioni più comuni. Ecco le principali novità:

1. Guida in stato di ebrezza o sotto stupefacenti: Le sanzioni variano a seconda del tasso alcolemico. Per livelli superiori a 1,5 g/l si rischia fino a 1 anno di arresto, multe fino a 6.000 euro e sospensione della patente fino a 2 anni. I recidivi devono installare l’“alcolock”, che impedisce l’accensione del motore se il tasso alcolemico non è zero. Per chi guida sotto l’effetto di droghe, le sanzioni possono portare al divieto di conseguire la patente per 3 anni.

2. Uso del cellulare alla guida: Sanzioni più severe con multe da 250 a 1.000 euro per la prima infrazione, sospensione della patente e decurtazione punti. In caso di recidiva, le multe arrivano fino a 2.588 euro.

3. Regole per neopatentati: Il periodo in cui non possono guidare auto potenti è esteso da 1 a 3 anni, con limiti di potenza aumentati a 75 kW/t o 105 kW totali. I minorenni colti a guidare sotto l’effetto di alcol o droghe dovranno aspettare i 24 anni per ottenere la patente.

4. Monopattini e biciclette: Obbligo di targa, assicurazione e casco per i monopattini elettrici. Devono circolare solo su strade urbane con limite di velocità inferiore a 50 km/h. Per le biciclette elettriche, il limite di velocità è di 30 km/h, e bisogna mantenere almeno 1,5 metri di distanza durante i sorpassi.

5. Autovelox: I dispositivi devono essere omologati e utilizzati solo in aree ad alta incidentalità. Non possono essere installati su strade con limiti di velocità inferiori ai 50 km/h in città o 90 km/h fuori città.

6. Sanzioni per abbandono di animali: Se l’abbandono causa incidenti, le pene arrivano fino a 7 anni di carcere e sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

Queste novità puntano a promuovere un maggiore rispetto delle regole e a ridurre gli incidenti. Il Codice entrerà in vigore ufficialmente nelle prossime settimane, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Uno dei casi più delicati e spesso difficili da dimostrare di malpractice medica (malasanità) è ricollegabile alla condotta del medico che omette o ritarda la diagnosi di una patologia, allungando i tempi per l’inizio delle cure e riducendo le chance di sopravvivenza del paziente.

Il danno da perdita di chance, con riferimento alla responsabilità medica, deriva da un comportamento del sanitario idoneo ad incidere sulla durata della vita del paziente o sulla sua qualità.

Solitamente questi errori medici riguardano patologie tumorali che non di rado portano a conseguenze purtroppo infauste, o ad interventi molto più invasivi di quelli che il protocollo medico avrebbe previsto.

IL CASO

In particolare ci siamo occupati di un caso di responsabilità medica per aver omesso e poi conseguentemente ritardato di ben 18 mesi la diagnosi di una neoplasia delle parti molli degli arti inferiori.

La signora A., sportiva agonista, all’autopalpazione, percepiva un piccolo nodulo alla coscia destra; si rivolgeva al medico di medicina generale che le prescriveva una ecografia muscolotendinea.

Tale accertamento metteva in evidenza una formazione di diametro di 45 mm.

Il medico di medicina le consigliava di sottoporsi ad una RMN che confermava la presenza della lesione, definita di origine angiomatosa.

Il mese successivo, eseguiva nuovamente RMN, questa volta con mezzo di contrasto; letto l’esito della risonanza, le veniva consigliata l’asportazione del nodulo.

Da quel momento però, la signora A. si rivolgeva a diversi specialisti della materia che continuavano a definire di natura angiomatosa la massa e che quindi sconsigliavano l’intervento di asportazione per il pericolo di emorragia.

Dato però l’aumento di volume della lesione nelle ultime settimane, la paziente insisteva per l’asportazione della massa, pertanto il medico la inviava presso il reparto di Radiologia interventista per un’eventuale embolizzazione.

La signora A. si trovava quindi ad attendere più di un anno per essere sottoposta ad embolizzazione, senza che poi l’intervento portasse ad una riduzione della massa.

Avendo ormai perso fiducia nei confronti dei medici del policlinico della sua città, che l’avevano seguita fino a quel momento, decideva di rivolgersi ad altra struttura ospedaliera di un importante ospedale del nord Italia ove, nel giro di pochi giorni, le veniva diagnosticato un rabdomiosarcoma.

Veniva ricoverata e sottoposta a diversi cicli di chemioterapia; l’inutile vagare della signora, tra i vari medici dell’ospedale della sua città, l’ha portata ad effettuare accertamenti diagnostici inconcludenti, con la conseguente notevole perdita di tempo prezioso per lei e un progressivo peggioramento della condizione clinica, che hanno infine portato all’inevitabile amputazione dell’arto.

Infatti, il ritardo diagnostico ha comportato un importantissimo aumento della massa che nel giro di 18 mesi è passato da 45 mm a 18 cm.

La signora A. si è rivolta allo studio degli avvocati COR per ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti a causa del ritardo diagnostico.

Le difficoltà di soluzione di questo caso sono state molteplici; bisogna infatti tenere ben presente che il tumore non è stata la conseguenza del ritardo diagnostico; il tumore era presente sin dal primo controllo fatto dal medico di base, ma purtroppo lo stesso è rimasto a lungo non diagnosticato.

Il tempo perso (18 mesi) ha portato ad una grave e pesante perdita di chance di sopravvivenza, oltre che a un peggioramento generale delle condizioni di vita e alla perdita di possibilità in ambito lavorativo e sportivo.

Nel caso della signora A., bisogna pensare che, se il rabdomiosarcoma fosse stato diagnosticato all’inizio della sua storia clinica, la massa da asportare sarebbe stata molto ridotta e l’intervento avrebbe inciso diversamente sull’arto operato; l’attesa ha invece trasformato un piccolo nodulo in una massa di ben 18 cm.

Le domande che ci possiamo porre sono molteplici: l’intervento chirurgico per l’asportazione di un nodulo di 45 mm ha le stesse difficoltà e porta con sé le stesse conseguenze dell’asportazione di una massa di 18 cm? Se alla signora A. questo intervento fosse stato fatto immediatamente si sarebbe comunque arrivati all’amputazione della gamba? L’attesa così lunga prima di una vera diagnosi ha tolto anni preziosi di vita alla paziente?

Sicuramente già la diagnosi di una neoplasia cambia la vita e un ritardo diagnostico di questo tipo la sconvolge completamente.

Con l’assistenza degli avvocati COR, dopo una trattativa stragiudiziale con la compagnia assicurativa del policlinico, oltre che con i legali dello stesso, la signora A. ha ottenuto il risarcimento dei danni sofferti come conseguenza della omessa diagnosi della patologia che la affliggeva. Tale risultato è stato ottenuto in via stragiudiziale, alleviando la cliente delle spese, dei rischi, nonchè delle ansie che avrebbe comportato il dover affrontare un processo civile.


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