+39 049 / 20.50.454
MENU


case history

Articoli

La responsabilità medica per l’anticipazione della morte: Cassazione ord. n. 25480/2025

Avv. Maurizio Oppedisano

Condividi su:


Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 17 settembre 2025, n. 25480 (ud. 6 giugno 2025), la Suprema Corte torna ad occuparsi della responsabilità sanitaria nei casi in cui l’errore diagnostico o terapeutico non determini l’insorgenza di una patologia nuova, bensì incida decorso di quella già in atto, accelerandone l’esito infausto.

1. La questione giuridica

Il ricorso riguardava la domanda risarcitoria proposta dai congiunti di un paziente affetto da tumore maligno, deceduto a seguito di un ritardo diagnostico imputato alla struttura sanitaria. I ricorrenti deducevano che la condotta colposa avesse causato l’anticipazione dell’evento morte, con conseguente perdita del rapporto parentale.

Il nodo problematico consisteva nel distinguere se il danno azionato dovesse qualificarsi come perdita di chance di sopravvivenza ovvero come perdita anticipata della vita, con effetti decisivi sul piano del quantum risarcitorio.

2. La distinzione tracciata dalla Corte

La Corte ribadisce principi già affermati (Cass. 5641/2018; Cass. 28993/2019):

  • quando l’evento di danno è costituito dalla morte anticipata del paziente, non è corretto parlare di chance, ma di lesione piena e attuale;

  • la “perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo” è un’espressione fuorviante, poiché occulta l’effettiva realtà giuridica: l’impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli;

  • la chance ha rilievo soltanto in presenza di un’incertezza insuperabile, priva di un nesso causale scientificamente predicabile tra condotta ed evento.

In tal senso, non è la maggiore o minore probabilità di sopravvivenza a qualificare il danno come chance, ma la possibilità (o meno) di ricostruire, su basi scientifiche o logiche, la connessione causale tra errore sanitario ed evento letale

3. Implicazioni sistematiche

L’ordinanza consente di precisare ulteriormente i confini tra chance e danno da perdita della vita:

  • sul piano probatorio, incombe sui ricorrenti l’onere di dimostrare che la condotta colposa abbia inciso causalmente sull’anticipazione del decesso;

  • sul piano risarcitorio, la liquidazione dovrà avere ad oggetto un danno pieno (perdita anticipata della vita e del rapporto parentale), non ridotto ad una mera aspettativa aleatoria.

4. Considerazioni conclusive

L’arresto in esame conferma l’orientamento volto a restringere l’area della chance in ambito medico, per circoscriverla alle sole situazioni di reale incertezza eventistica. In tal modo la Cassazione:

  • rafforza la tutela dei congiunti, riconoscendo la piena risarcibilità del danno da anticipazione della morte;

  • delimita il ricorso alla categoria della chance, evitando che essa diventi uno strumento riduttivo della responsabilità sanitaria;

  • riafferma la centralità del nesso causale quale discrimine tra evento certo e mera possibilità.

Condividi su:



Torna su